Dispositivi eCall su tutte le nuove auto, di cosa si tratta e come funzionano
<< Nuova immagine
Da questa primavera tutti i nuovi modelli di auto e tutti i veicoli commerciali leggeri saranno per legge dotati di un dispositivo eCall, in grado di inviare automaticamente tramite GPS una segnalazione di emergenza al 112 in caso di incidente. Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta.
I dispositivi eCall che impareremo a conoscere sono l’evoluzione di un progetto che da anni interessa le case automobilistiche su sollecitazione della Commissione Europea. Alcuni modelli di auto sono già dotati di un meccanismo simile, che consente di mettersi in comunicazione con una centrale operativa e poi con l’assistenza stradale in modo volontario in caso di panne o in modo automatico in caso di crash. Entro il 31 marzo 2018, data ultima per allinearsi alla regolamentazione europea approvata nel 2015, tutte le case automobilistiche saranno obbligate per legge a fornire un dispositivo eCall di serie. Rispetto ai modelli attualmente disponibili e in commercio, i nuovi dispositivi eCall invieranno la chiamata di soccorso direttamente al 112, numero unico di emergenza europeo, e consentiranno di far individuare subito l’auto o il furgone ai soccorsi velocizzando notevolmente l’intervento delle ambulanze e abbreviando i tempi necessari a liberare la carreggiata e ripristinare la circolazione, così da ridurre anche il rischio di incidenti a catena.
Il dispositivo, oltre ad attivarsi in automatico quando rileva un forte urto, avrà un tasto per inviare la richiesta di aiuto spontaneamente. Potrebbe quindi essere utilizzato anche dai testimoni di un incidente nel caso il guidatore fosse privo di conoscenza. È stato stimato che la riduzione dei tempi di intervento favorita dall’eCall potrebbe salvare la vita a 2500 persone all’anno. Va precisato che l’eCall non è una scatola nera, non invia cioè dati a nessuna centrale durante i normali spostamenti dell’auto e resta scollegato e dormiente fino al momento dell’incidente. La Commissione Europea ha specificato questa importante differenza tra i due dispositivi in un apposito documento di sintesi anche per non creare dubbi in merito alla privacy degli automobilisti. FONTE FACILE.IT
testo >>
Nessuna multa nei 15 giorni di tolleranza
Con il D.L.179/12 è stato abolito il tacito rinnovo: la RCA scade naturalmente e non occorre dare disdetta per abbandonare una compagnia. È concesso un termine di 15 giorni di tolleranza per rinnovare la RCA con la precedente compagnia o con una nuova.
Ma quali sono le conseguenze per un automobilista che circola con assicurazione scaduta nei 15 giorni di tolleranza?
A fronte di questo dilemma è intervenuto il Ministero dell’Interno che il 14 Febbraio ha emanato la circolare Prot.n.300/A/1319/13/101/20/21/7: “si ritiene non più sanzionabile ai sensi dell’art 180 e 181 del C.d.S la circolazione del veicolo con il certificato e il contrassegno assicurativo scaduti, atteso che, la garanzia assicurativa prestata con il precedente contratto è estesa in ogni caso, non oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza dello stesso.” Quindi, di fronte ad una polizza scaduta nei 15 giorni di tolleranza, non scatta nessuna multa, né per mancata esibizione dei documenti né per mancata copertura assicurativa. |
L’auto parcheggiata va comunque assicurata!
Se la crisi economica spinge a tagliare diverse spese, bisogna però ricordare che non è possibile evitare di assicurare un’auto parcheggiata in un luogo pubblico seppur ferma.
La legge prevede, infatti, la copertura assicurativa obbligatoria anche per veicolo non circolante: “Sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta in vie o strade di uso pubblico o su aree a uso sempre pubblico”.
Possono ritenersi esclusi dall’obbligo della copertura assicurativa soltanto i veicoli privi di componenti essenziali quali la targa, il volante o il sedile per la guida, e quei veicoli fermi in aree di natura privata o recintate
Abolito il tacito rinnovo!
Il 19 Ottobre 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Sviluppo Bis, che disciplina in maniera innovativa la materia assicurativa in riferimento, soprattutto, alla stipula delle polizze RCA, nell'ottica di un maggiore allineamento delle compagnie tradizionali con quelle telefoniche e online.
Sulla base dell'Articolo 170-bis in esso contenuto, il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una durata superiore all'anno e non può essere tacitamente rinnovato:
il tacito rinnovo viene quindi escluso dalle condizioni contrattuali relative alla stipula di una polizza RCA anche per le compagnie tradizionali, portando ad estinzione la regola del “silenzio-assenso”. Eventuali clausole che contrastano con le nuove disposizioni saranno nulle, per avvantaggiare l'assicurato.
Vale la pena infine di segnalare che, dopo un iniziale ripensamento, resta valido il cosiddetto periodo di “tolleranza”, durante il quale l'impresa assicurativa è tenuta a mantenere attiva la copertura prevista dal precedente contratto per un massimo di quindici giorni dopo la scadenza della polizza, fino al pagamento del nuovo premio.